Con la circolare n. 29/2010 il Ministero del Lavoro fornisce alcuni chiarimenti in merito alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, riportare nel Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Il documento fornisce delucidazioni riguardanti sia elementi di carattere amministrativo procedurale sia di carattere tecnico: l’autorizzazione alla costruzione e all’uso dei ponteggi (art. 131 T.U.S.), l’impiego di ponteggi come mezzi di protezione collettiva, gli apparecchi di sollevamento materiali montati su un ponteggio, le sporgenze pericolose dei luoghi di passaggio, gli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti al di sotto delle piastre di base metalliche delle basette, etc.
Il Ministero ha fornito importanti delucidazioni in merito al montaggio e alla manutenzione dei ponteggi, rispondendo a 9 diversi quesiti.
In particolare, segnaliamo:
- In riferimento all’art. 131, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il Ministero ha chiarito che la validità decennale delle autorizzazioni ministeriali rilasciate al fabbricante del ponteggio scadono il 14 maggio 2018, se sono state rilasciate prima del 15 maggio 2008, altrimenti dopo 10 anni dalla data di rilascio. Il Ministero ha, inoltre, chiarito che tale autorizzazione riguarda il fabbricante del ponteggio o, comunque, chi l’ha richiesta. Pertanto, l’impresa utilizzatrice potrà impiegare il ponteggio anche dopo la cessazione della validità decennale dell’autorizzazione.
- Chiunque intende impiegare ponteggi, deve farsi rilasciare dal fabbricante copia dell’autorizzazione ministeriale. Nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi deve essere tenuta ed esibita, se richiesta dagli organi di vigilanza, copia dell’autorizzazione ministeriale e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (PiMUS).
- È possibile l’utilizzo di ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, previo progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato, come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio. Dal progetto deve risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell’esecuzione, tenendo conto della presenza dei lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
- Apparecchi di sollevamento: secondo quanto previsto dal punto 3.3.1 dell’Allegato XVIII al TUSL, i montanti su cui sono applicati direttamente gli elevatori devono essere di numero ampiamente sufficiente ed in ogni caso non minore di due e gli ancoraggi devono essere adeguati. Per l’allestimento degli elementi di ripartizione dei carichi dei montanti dei ponteggi, precisa la circolare, non è previsto l’obbligo di un materiale specifico (ad es. tavole in legno come ipotizzato nel quesito) per realizzare la ripartizione, ma gli elementi utilizzati devono comunque presentare “dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere e alla consistenza dei piani di posa, in modo da non superarne la resistenza unitaria”.
- La sostituzione di un fermapiedi prefabbricato di un ponteggio con un altro fermapiedi prefabbricato, regolarmente autorizzato, ma appartenente ad un’altra autorizzazione ministeriale, può essere realizzata a condizione che sia preventivamente verificata la compatibilità dell’elemento prefabbricato con lo schema strutturale del ponteggio.
- Secondo quanto previsto dal punto 2.2.1.2 dell’Allegato XVIII al TUSL, l’estremità inferiore del montante deve essere sostenuta dalla piastra di base, di adeguate dimensioni, corredata da elementi di ripartizione del carico trasmesso dai montanti aventi dimensioni e caratteristiche adeguate ai carichi da trasmettere ed alla consistenza dei piani di posa. La piastra deve avere un dispositivo di collegamento col montante atto a regolare il centraggio del carico su di essa.
- In riferimento all’obbligo di rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone (punto 1.1 all. XVIII al TUSL) e secondo quanto previsto dall’art. 108, può essere utilizzato l’elemento in plastica per rivestire i giunti dei ponteggi a tubi giunti, senza che sia necessaria alcuna autorizzazione/omologazione dell’elemento.
- Nel caso in cui si preveda l’utilizzo di un tubo interno di collegamento (spinotto) di almeno 150 mm, che consenta l’unione solidale e permanente di un montante, è possibile prevedere schemi tipo privi dell’elemento contro lo sganciamento dei montanti (spina a verme), ma è necessario che presentino ancoraggi a tutte le stilate in corrispondenza del primo e dell’ultimo piano del ponteggio, oltre che a tutti i piani della prima e dell’ultima stilata.
- È possibile utilizzare come montanti nei ponteggi a montanti e traversi prefabbricati, tubi in acciaio di diametro e spessore nominali rispettivamente pari a 48,3 mm e 2,9 mm, a condizione che lo snervamento minimo sia pari a 235N/mm2. Resta naturalmente l’obbligo di non ridurre i coefficienti di sicurezza fino ad oggi adottati, nonché i carichi fissi e variabili e quant’altro possa intervenire negativamente sulle verifiche di calcolo del ponteggio.